Guide / Assicurazioni

Assicurazione legata al mutuo o al prestito: puoi sceglierla tu

Quando la banca condiziona il mutuo o il prestito a una polizza, non sei obbligato a comprare la sua. Puoi cercarne una equivalente sul mercato, la banca deve accettarla senza cambiare le condizioni del finanziamento, e se chiudi il debito in anticipo hai diritto al rimborso della parte di premio non goduta.

Per erogare un mutuo o un prestito la banca chiede spesso una polizza: vita legata al mutuo, protezione del credito legata al prestito. Molti danno per scontato di dover accettare quella proposta dalla banca. Non è così: la legge ti dà il diritto di cercarne una diversa sul mercato, e se poi chiudi il debito prima della scadenza hai anche diritto a riavere indietro una parte di quello che hai pagato. Le altre guide sulle assicurazioni sono nella pagina Assicurazioni.

In sintesi

  • La banca può condizionare il finanziamento a una polizza, ma non può obbligarti a comprare proprio la sua.
  • Puoi presentare una polizza equivalente trovata sul mercato, e la banca deve accettarla senza cambiare le condizioni del mutuo o del prestito.
  • La banca deve informarti di questo diritto e dirti quanto guadagna sulla polizza che propone, in euro e in percentuale.
  • Anche dopo aver firmato la polizza della banca puoi recedere entro 60 giorni e sostituirla con una equivalente.
  • Se hai pagato un premio unico e chiudi il mutuo o il prestito in anticipo, hai diritto al rimborso della parte di premio relativa al periodo che non userai più.

Quando la banca può chiedere una polizza

Non esiste una legge che obblighi sempre ad avere una polizza per ottenere un mutuo o un prestito. Nella pratica però capita spesso: sul mutuo la banca chiede quasi sempre una copertura contro incendio ed esplosione dell’immobile, obbligatoria per legge, e in molti casi propone anche una polizza vita facoltativa a garanzia del credito; sul prestito personale o sulla cessione del quinto ricorre spesso un’assicurazione contro morte e perdita del lavoro. Il punto che conta non è se la polizza serve, ma chi te la vende.

Il diritto di scegliere una polizza diversa dalla sua

L’articolo 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 numero 1, aggiornato dalla legge sulla concorrenza numero 124 del 2017, stabilisce che quando la banca o l’intermediario condizionano l’erogazione del mutuo o del credito al consumo alla sottoscrizione di una polizza, devono accettare, senza cambiare le condizioni offerte per il finanziamento, la polizza che il cliente ha trovato sul mercato, purché offra un livello di copertura equivalente a quello richiesto. L’equivalenza si valuta sui contenuti minimi fissati dal Regolamento ISVAP numero 40 del 3 maggio 2012, e la valutazione spetta alla banca, sotto la vigilanza di IVASS. In pratica: puoi portare un preventivo di una compagnia diversa e la banca non può usarlo come pretesto per alzare il tasso o respingere la pratica.

Cosa deve dirti la banca

La stessa norma impone alla banca due doveri di trasparenza. Il primo: deve informarti che hai il diritto di scegliere una polizza diversa da quella che propone. Il secondo: deve comunicarti l’importo della provvigione che riceve dalla compagnia assicurativa, sia in valore assoluto sia in percentuale sull’importo del finanziamento. È un dato che vale la pena chiedere per iscritto se non arriva da solo: ti dice quanto la banca guadagna nel venderti proprio quella polizza, e aiuta a capire se conviene guardarsi intorno.

Hai già firmato la polizza proposta dalla banca? Puoi ancora cambiarla

La legge sulla concorrenza del 2017 ha esteso questo diritto anche a chi ha già sottoscritto la polizza della banca: puoi recedere entro 60 giorni dalla stipula e sostituirla con una polizza equivalente trovata sul mercato, senza che questo cambi le condizioni del mutuo o del prestito già concordate. Passati i 60 giorni la sostituzione resta comunque possibile in linea generale, ma da lì in avanti conviene verificare le condizioni di recesso previste dal singolo contratto.

Estingui il debito in anticipo? Hai diritto al rimborso del premio

Se la polizza legata al mutuo o al prestito prevede un premio unico pagato in anticipo per tutta la durata, e poi chiudi il debito prima della scadenza o lo trasferisci a un’altra banca con la surroga, l’articolo 22 comma 15 quater del decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179 obbliga la compagnia a restituirti la parte di premio pagata per il periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, calcolata sugli anni e le frazioni di anno mancanti e sul capitale residuo assicurato. La compagnia può trattenere solo le spese amministrative effettivamente sostenute e documentate, non una percentuale a piacere. La stessa logica di riduzione dei costi vale per il credito in sé, spiegata in estinzione anticipata del prestito.

In breve

Una polizza legata al mutuo o al prestito non deve essere per forza quella della banca: puoi cercarne una equivalente sul mercato, prima o dopo aver firmato, e la banca deve accettarla senza cambiare le condizioni del finanziamento. Se hai pagato un premio unico e chiudi il debito in anticipo, hai anche diritto a riavere indietro la parte non goduta. Prima di firmare qualsiasi polizza proposta da una banca, chiedi il confronto con almeno un’altra offerta.

Domande frequenti

La banca può obbligarmi a comprare la sua polizza per darmi un mutuo o un prestito?

Può condizionare il finanziamento alla presenza di una polizza, ma non può obbligarti a comprare proprio la sua. Hai il diritto di presentare una polizza equivalente trovata sul mercato, e la banca deve accettarla senza cambiare le condizioni del mutuo o del prestito.

Cosa vuol dire che la polizza deve essere equivalente?

Deve avere un livello di copertura almeno pari a quello richiesto dalla banca, secondo i contenuti minimi fissati dal Regolamento ISVAP numero 40 del 2012. La valutazione dell’equivalenza spetta alla banca, sotto la vigilanza di IVASS.

La banca deve dirmi quanto guadagna sulla polizza?

Sì. Deve comunicarti l’importo della provvigione che riceve dalla compagnia assicurativa, sia in valore assoluto sia in percentuale sull’importo del finanziamento, e informarti che hai il diritto di scegliere una polizza diversa.

Ho già firmato la polizza proposta dalla banca, posso ancora cambiarla?

Sì, puoi recedere entro 60 giorni dalla stipula e sostituirla con una polizza equivalente trovata sul mercato, senza che questo cambi le condizioni del mutuo o del prestito.

Se chiudo il mutuo o il prestito in anticipo, mi restituiscono i soldi della polizza?

Se hai pagato un premio unico, sì. La compagnia deve restituirti la parte di premio relativa al periodo che non userai più, calcolata sugli anni residui fino alla scadenza originaria. Può trattenere solo le spese amministrative effettivamente sostenute e documentate.

Questa guida spiega i diritti previsti dalla legge sulle polizze legate a mutui e prestiti. Non è consulenza sul tuo caso: il calcolo esatto del rimborso dipende dal tuo contratto e dalla compagnia assicurativa.

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