Fondo Gasparrini: come sospendere le rate del mutuo prima casa
Se perdi il lavoro o attraversi un momento difficile, il mutuo della prima casa si può fermare fino a diciotto mesi con un fondo pubblico gratuito. Chi può chiederlo, come funzionano gli interessi nel frattempo e i tempi della domanda.
Se per un periodo non riesci più a pagare la rata del mutuo della prima casa, esiste uno strumento pubblico che la mette in pausa senza penali e senza passare dalla banca come unico interlocutore: il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, conosciuto come Fondo Gasparrini. Ecco chi può chiederlo, quanto dura e cosa succede agli interessi nel frattempo.
In sintesi
- Il Fondo sospende le rate, non aiuta a ottenere il mutuo: è diverso dal Fondo di garanzia prima casa.
- Serve un ISEE non superiore a 30.000 euro e un mutuo fino a 250.000 euro.
- La sospensione dura da 6 a 18 mesi in base all’evento, con un tetto di 18 mesi per l’intera vita del mutuo.
- Durante la sospensione lo Stato copre il 50 per cento degli interessi maturati sul debito residuo.
- La domanda si presenta alla banca, che la trasmette a Consap: l’esito arriva entro 15 giorni.
Due fondi Consap che si confondono facilmente
Il nome Consap torna spesso parlando di mutuo prima casa, ma dietro ci sono due fondi diversi con funzioni opposte. Il Fondo di garanzia prima casa aiuta a ottenere il mutuo quando mancano garanzie sufficienti. Il Fondo Gasparrini interviene quando il mutuo ce l’hai già e per un periodo non riesci più a pagare le rate: sospende i pagamenti, non li cancella. Le altre guide sui mutui sono nella pagina Mutui.
Chi può chiedere la sospensione
Il Fondo copre i mutui ipotecari accesi per l’acquisto della prima casa, esclusi quelli per la sola costruzione o per liquidità. Le condizioni di accesso, vigenti dal 1° gennaio 2024, sono due: l’ISEE del nucleo familiare non deve superare 30.000 euro e il mutuo non deve superare i 250.000 euro. Il mutuo deve inoltre essere già in ammortamento da almeno un anno e non deve avere rate scadute e non pagate da più di 90 giorni al momento della domanda.
Le sei cause che danno diritto alla sospensione
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
- riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20 per cento, per almeno 30 giorni consecutivi
- cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato
- cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di agenzia e rappresentanza commerciale
- morte del mutuatario
- handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80 per cento
Basta che ricorra una sola di queste condizioni per presentare la domanda.
Quanto dura la sospensione
La durata dipende da quanto è durato l’evento che l’ha causata: 6 mesi se l’evento va da 30 a 150 giorni, 12 mesi se va da 151 a 302 giorni, 18 mesi oltre i 302 giorni. Il limite non vale solo per la singola richiesta: 18 mesi è anche il tetto complessivo per l’intera vita del mutuo, e nel conteggio rientrano pure le sospensioni già concesse in precedenza direttamente dalla banca, fuori dal Fondo.
Cosa succede agli interessi durante la sospensione
Durante i mesi di sospensione non paghi la rata, ma gli interessi continuano a maturare sul debito residuo. Il Fondo ne copre il 50 per cento. La banca non può chiedere al mutuatario il pagamento della quota di interessi che resta a suo carico durante il periodo di sospensione: quella parte si aggiunge al debito e si recupera quando i pagamenti riprendono, secondo le condizioni concordate con la banca.
Come si presenta la domanda
La domanda si presenta alla propria banca, non a Consap direttamente, allegando un documento di identità e la documentazione che prova l’evento, per esempio la lettera di licenziamento o il certificato di invalidità. È la banca a trasmettere la domanda a Consap per via telematica insieme alla documentazione richiesta. Consap comunica l’esito entro 15 giorni dal ricevimento della domanda trasmessa dalla banca.
In breve
Il Fondo Gasparrini non cancella il debito, lo mette in pausa: fino a 18 mesi complessivi, con metà degli interessi a carico dello Stato, per chi ha un mutuo prima casa fino a 250.000 euro e un ISEE sotto 30.000 euro. Se stai valutando anche una soluzione più stabile, come cambiare banca a condizioni migliori, il confronto è nella guida sulla surroga del mutuo.
Domande frequenti
Chi può chiedere la sospensione del mutuo con il Fondo Gasparrini?
Chi ha un mutuo per l’acquisto della prima casa fino a 250.000 euro, un ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro, un mutuo già in ammortamento da almeno un anno e nessuna rata scaduta da oltre 90 giorni.
Quali eventi danno diritto alla sospensione?
Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20 per cento, cessazione di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, morte del mutuatario, handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Per quanto tempo si può sospendere il mutuo?
Da 6 a 18 mesi in base alla durata dell’evento, con un tetto complessivo di 18 mesi per l’intera vita del mutuo, comprese le sospensioni già concesse direttamente dalla banca.
Durante la sospensione gli interessi si pagano?
Non li paghi tu in quel momento. Il Fondo copre il 50 per cento degli interessi maturati sul debito residuo, mentre la banca non può chiedere il pagamento immediato della quota restante, che si somma al debito.
Come e a chi si presenta la domanda?
Alla propria banca, con un documento di identità e la documentazione dell’evento. È la banca a trasmetterla a Consap, che comunica l’esito entro 15 giorni dal ricevimento.
Fonti
- Consap, Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa.
- Consap, normativa del Fondo, legge 244 del 2007 e D.M. 132 del 2010.
- Consap, domande frequenti sul Fondo di sospensione mutui.
Ultima verifica delle fonti: agosto 2026.
Questa guida spiega requisiti e procedura del Fondo Gasparrini. Se hai già rate arretrate o dubbi sulla tua situazione specifica, il passo corretto è parlarne subito con la tua banca, prima che il ritardo superi i 90 giorni che escludono dal Fondo.