Guide / Assicurazioni

RC auto: cosa fare in caso di sinistro

Il modulo firmato da entrambi i conducenti dimezza i tempi del risarcimento, da sessanta giorni a trenta. È la cosa più utile da sapere prima di averne bisogno.

Dopo un incidente si decide in pochi minuti come andranno i mesi successivi. Non è una questione di fortuna: dipende da un modulo compilato bene e da due firme. Ecco cosa fare, nell’ordine giusto, e quali tempi ha davvero l’assicurazione per risponderti.

In sintesi

  • Compila il modulo di constatazione amichevole, il modulo blu, anche da solo se non c’è accordo.
  • Con la firma di entrambi i conducenti l’offerta arriva in 30 giorni invece che in 60.
  • Il risarcimento diretto si chiede alla tua compagnia, se i veicoli sono due e assicurati in Italia.
  • Per i danni alla persona il termine è di 90 giorni.
  • Indica subito i testimoni: farlo dopo può rendere la testimonianza inammissibile.

La prima cosa da fare: il modulo blu

La cosa più semplice e più utile è compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente, la CAI, che vale anche come denuncia di sinistro. Se siete d’accordo sulla dinamica è importante che lo firmino entrambi i conducenti, perché è quella firma congiunta ad abbreviare i tempi. Se non siete d’accordo, compilalo lo stesso da solo: serve a mettere agli atti la tua versione. Il modulo può essere cartaceo o informatico, a scelta, ed entro l’8 aprile 2026 le imprese devono mettere a disposizione applicazioni per compilarlo e trasmetterlo per via telematica. Se non è stato compilato nessun modulo, devi comunque informare per iscritto la tua compagnia con la cosiddetta denuncia cautelativa, cioè la descrizione del sinistro. Le altre guide del verticale stanno nella pagina Assicurazioni.

Risarcimento diretto: quando puoi rivolgerti alla tua compagnia

È la procedura più diffusa e la attivi rivolgendoti alla tua impresa, non a quella dell’altro, se ricorrono tre condizioni: nell’incidente sono coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e tu non sei responsabile o lo sei solo in parte. Copre i danni al veicolo e alle cose trasportate e le lesioni fino a 9 punti di invalidità, dette lievi. Si applica anche se ci sono passeggeri con lesioni più gravi, mentre non si applica ai danni fisici subiti dai passanti.

Procedura ordinaria: gli altri casi

Quando i veicoli coinvolti sono più di due, quando ci sono lesioni a passanti o lesioni al conducente oltre i 9 punti di invalidità, o quando è coinvolto un veicolo immatricolato all’estero, si segue la procedura ordinaria: la richiesta va presentata all’impresa del veicolo responsabile. L’IVASS mette a disposizione due fac simile di richiesta di risarcimento, uno per ciascuna procedura, e usarli conviene: se la richiesta manca di elementi essenziali i tempi si allungano.

I tempi, che sono scritti nella legge

Qualunque sia la procedura, l’impresa deve formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta per i danni a cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona, che decorrono dalla presentazione del certificato medico di guarigione o di stabilizzazione dei postumi. Il termine di 60 giorni scende a 30 se i due conducenti hanno sottoscritto insieme il modulo blu: è il motivo pratico per cui vale la pena insistere per farlo firmare sul posto. Se la richiesta è incompleta, l’impresa deve indicarti entro 30 giorni le informazioni mancanti. Una volta accettata la somma offerta, il pagamento deve arrivare entro i successivi 15 giorni.

Due dettagli che fanno perdere cause

Il primo: i testimoni. Nei sinistri con soli danni a cose vanno indicati subito, nella denuncia o comunque nel primo atto formale che mandi alla compagnia. Identificarli dopo può comportare l’inammissibilità della prova testimoniale, quindi il vicino che ha visto tutto va nominato adesso, non fra tre mesi. Il secondo: se sei trasportato e subisci lesioni, la richiesta va presentata all’impresa del veicolo su cui viaggiavi, che risarcisce entro 90 giorni fino al massimale minimo di legge a prescindere da chi ha causato l’incidente, per poi rivalersi sulla compagnia del responsabile.

Se l’altro non è assicurato

Per i sinistri causati da veicoli non assicurati, quando è impossibile identificare l’assicuratore o quando il veicolo circolava contro la volontà del proprietario, per esempio perché rubato, la richiesta va indirizzata al Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da CONSAP. È una strada prevista dalla legge e i passaggi sono indicati sul sito di Consap.

Se non sei d’accordo con la compagnia

In caso di controversia sulla dinamica o sulla quantificazione dei danni, se la richiesta non supera i 15.000 euro si può attivare la Conciliazione Paritetica ed evitare il giudice. Resta sempre la strada del reclamo scritto all’impresa e, se la risposta non arriva o non convince, del reclamo all’IVASS. Un ultimo punto che riguarda il portafoglio: se il danno è di modesta entità, prima di accettare il malus valuta di rimborsare alla compagnia quanto ha liquidato, come spieghiamo in classe di merito e Legge Bersani.

In breve

Sul posto: modulo blu compilato e, se possibile, firmato da entrambi, foto, nomi dei testimoni. Dopo: richiesta alla tua compagnia se i veicoli sono due e assicurati in Italia, altrimenti a quella del responsabile. Poi conta i giorni, perché i termini sono di legge: 30 con la firma congiunta, 60 per i danni a cose, 90 per quelli alla persona, 15 per il pagamento dopo che hai accettato.

Domande frequenti

Serve sempre il modulo di constatazione amichevole?

È la cosa più semplice e utile da fare. Se c’è accordo sulla dinamica va firmato da entrambi i conducenti, perché così i tempi si accorciano. Se non c’è accordo va compilato comunque da soli, per mettere agli atti la propria versione.

In quanto tempo l’assicurazione deve rispondere?

Entro 60 giorni dalla richiesta per i danni a cose o al veicolo, che scendono a 30 giorni se entrambi i conducenti hanno firmato il modulo blu, ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Dopo l’accettazione dell’offerta il pagamento deve arrivare entro 15 giorni.

Quando posso usare il risarcimento diretto?

Se nell’incidente sono coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e se non sei responsabile o lo sei solo in parte. Copre i danni al veicolo e alle cose trasportate e le lesioni fino a 9 punti di invalidità.

Cosa faccio se l’altro veicolo non è assicurato?

La richiesta di risarcimento va indirizzata al Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da CONSAP. Vale anche quando non è possibile identificare l’assicuratore o quando il veicolo circolava contro la volontà del proprietario.

I testimoni vanno indicati subito?

Sì. Nei sinistri con soli danni a cose i testimoni vanno indicati fin dalla denuncia o comunque nel primo atto formale inviato alla compagnia: identificarli in un momento successivo può comportare l’inammissibilità della prova testimoniale.

Questa guida spiega le procedure e i termini previsti dalla normativa. Come si conclude un sinistro dipende dai fatti, dalla documentazione e dalle condizioni della tua polizza.

La newsletter

Le guide sulle assicurazioni, quando ti servono

Ti scriviamo solo quando esce qualcosa di utile su prestiti, mutui, carte e polizze. Nessun invio inutile, disiscrizione in un clic.

Obbligatorio per iscriverti. Puoi cancellarti da ogni email.
Facoltativo. La tua email viene comunicata alle aziende elencate in Destinatari dei dati.

Ti arriva una mail di conferma: l’iscrizione parte solo quando clicchi il link dentro quella mail. Per l’invio delle email usiamo Brevo, quindi inviando il modulo i tuoi dati vengono trasferiti a Brevo. Come li trattiamo sta nella Privacy Policy, e puoi cancellarti da ogni email.